COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BASSANO IN TEVERINA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CANDIDO SERGIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BASSANO IN TEVERINA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CANDIDO SERGIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società Bassano in Teverina e del suo presidente Sig. Candido Sergio per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 14/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 14/2/2008 sono pervenute le controdeduzioni in cui vengono indicati i motivi della mancata partecipazione ad un campionato giovanile. E’ un paese di circa 1.100 abitanti, quasi tutti anziani. I pochi giovani preferiscono svolgere attività giovanile presso società, distanti pochi chilometri dal paese, in cui hanno possibilità di maggiori affermazioni. Nelle vicinanze ci sono Società quali la Viterbese, Pianoscarano, Sorianese; c’è comunque l’impegno a tentare di costituire un Settore Giovanile. E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per mesi 2 per il Presidente SERGIO CANDIDO e l’ammenda di € 1.000 a carico della Società. Questa Commissione alla luce di quanto sopra esposto, preliminarmente ritiene che, nella specie il presidente della Società Bassano in Teverina, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato e tale violazione non consegue a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del presidente della società. Questa Commissione non può non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita perché avrebbe dovuto obbligatoriamente partecipare con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società Bassano in Teverina l’ammenda di € 500,00.
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