COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. FRANCESCO BIGIOTTI PRESIDENTE DELLA A.S.D.BAGNOREGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELA SOCIETA’A.S.D. BAGNOREGIO PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 1 E 5 E COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. FRANCESCO BIGIOTTI PRESIDENTE DELLA A.S.D.BAGNOREGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELA SOCIETA’A.S.D. BAGNOREGIO PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 1 E 5 E COMMA 2 DEL C.G.S. La Commissione Disciplinare territoriale, visti gli atti, osserva quanto segue. Il Sig. Bigiotti Francesco, presidente dell’A.S.D. Bagnoregio, veniva deferito , per le violazioni in epigrafe indicate,unitamente alla sua Società dal Procuratore Federale, per aver rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione degli Ufficiali di gara dell’AIA e delle istituzioni federali, in occasione di una sua intervista , pubblicata sui quotidiani Corriere Sport (alla pag.30), e Nuovo Oggi Sport (alla pag.22) del giorno 25.09.2007. Veniva altrsì deferita la Società BAGNOREGIO per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e rappresentante legale. Nell’audizione del 06.03.2008, previamente fissata da questo Organo Giudicante, e regolarmente notificata ad entrambi i soggetti deferiti, (con le facoltà espresse nelle indicazioni di rito previste dall’art.30 comma 8 del c.g.s.), il Sig. Bigiotti nel precisare che non aveva alcuna intenzione di offendere, ne gli Ufficiali di gara tanto meno gli Organi Federali, esprimeva nel contempo la propria stima e fiducia verso i predetti. La Procura federale concludeva , data la responsabilità dei deferiti, con la richiesta di mesi sette di inibizione per il Presidente Francesco Bigotti e con l’ammenda di euro 2.500 a carico della Società A.S.D. Bagnoregio. Questa Commissione, esaminata la documentazione allegata al procedimento, e la deposizione del Sig. Bigotti, ritiene sussistere le violazioni tutte sopra ascritte, risultando inequivocabilmente provata e ampiamente documentata la condotta messa in essere dal presidente della ASD Bagnoregio, con le sue dichiarazioni a mezzo stampa riportate dai giornali sportivi, come la responsabilità diretta della stessa Società in particolare per quanto addebitato al suo presidente e rappresentante legale; pur prendendo atto che nel corso dell’udienza di trattazione, il Bigotti Francesco verbalmente esprimeva la sua fiducia e stima verso la categoria arbitrale e gli Organi Federali. Per questi motivi; DELIBERA Di comminare alla Società ASD Bagnoregio l’ammenda di euro 1.000,00 e inibisce il Sig.Bigiotti Francesco, Presidente della stessa Società, per mesi tre, decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento.
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