COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BOLSENA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. FERRI LUCIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BOLSENA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. FERRI LUCIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società BOLSENA e del suo presidente Sig. FERRI LUCIANO per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 14/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 14/2/2008 nessuno è comparso e non sono state inviate controdeduzioni in merito. E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per mesi 2 per il Presidente FERRI LUCIANO e l’ammenda di € 1.000 a carico della Società. Questa Commissione, considerato il disinteresse dimostrato nella circostanza dalla Società, nella persona del suo Presidente, ritiene fondata la richiesta avanzata dal Procuratore Federale di applicazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in quanto non avendo dimostrato in alcun modo i motivi della mancata partecipazione ad un Campionato giovanile, al quale si era obbligati, determina una alterazione nel regolare andamento dell’attività sportiva della Società e quindi il Presidente che non si attivi o che non dimostri la materiale impossibilità ad organizzare una squadra giovanile è responsabile di una cosciente inosservanza della norma federale. Questa Commissione non può quindi non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto DELIBERA Di comminare alla Società BOLSENA l’ammenda di € 700,00. E l’inibizione per 1 mese al Presidente FERRI LUCIANO.
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