COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA SUBLACENSE E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SETTE FILIPPO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA SUBLACENSE E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SETTE FILIPPO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società NUOVA SUBLACENSE e del suo presidente Sig. SETTE FILIPPO per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 20/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 20/2/2008 sono pervenute le controdeduzioni trasmesse dalla Società, nelle quali vengono indicati i motivi della non partecipazione ad un campionato Giovanile. Partecipa comunque la Società ad un campionato di calcio a 5, Categoria Allievi. Non c’è possibilità di allestire altre squadre in quanto a Subiaco c’è un ristretto bacino di utenza e penuria di ragazzi idonei, i quali militano per la maggior parte nelle file della VIS SUBIACO, specializzata esclusivamente nel settore giovanile. Si sta organizzando per la prossima stagione una fusione con la VIS SUBIACO. E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 50 per il Presidente SETTE FILIPPO e l’ammenda di € 900,00 a carico della Società. Questa Commissione alla luce di quanto sopra esposto, preliminarmente ritiene che, nella specie il presidente della Società SETTE FILIPPO, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato e, tale violazione, non consegue a comportamenti omissivi o commissivi colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del presidente della società. Questa Commissione non può non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita perché avrebbe dovuto obbligatoriamente partecipare con una propria squadra ad un campionato giovanile di calcio a 11 organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società NUOVA SUBLACENSE l’ammenda di € 500,00
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