COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. VITTORIO SALVALAGGIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 21/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territor DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BAINSIZZA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. VITTORIO SALVALAGGIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società ATLETICO BAINSIZZA e del suo Presidente Sig. VITTORIO SALVALAGGIO per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 7/2/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società ma sono pervenute le controdeduzioni, nelle quali Il Presidente evidenzia come localmente sussista la sostanziale impossibilità di reperire un numero di tesserati adeguato. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per mesi due per il Presidente e l'ammenda di euro 1.000,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, oppure, Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società ATLETICO BAINSIZZA l’ammenda di euro 500.
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