COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 26.2.2008 (Gara: TORBELLAMONACA – LARIANO del 24.2.2008 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 26.2.2008 (Gara: TORBELLAMONACA – LARIANO del 24.2.2008 – Campionato Promozione) L’A.S.D. TORBELLAMONACA con il presente ricorso preliminarmente intende chiedere scusa al calciatore di colore della squadra avversaria, per avergli rivolto un sostenitori, del quale il TORBELLAMONACA ignora l’identità, un’espressione di contenuto razzista, considerandola la Società stessa la più infamante ed odiosa offesa che si possa rivolgere ad un essere rumano. La ricorrente pone in risalto tutte le iniziative scolte per tentare di debellare tale fenomeno, rendendosi però conto delle difficoltà a cui si va incontro. Si permette altresì di rilevare la Società che non è stato segnalato il particolare che la totalità degli altri spettatori si è dissociata dal singolo razzista. Questo Organo di Giustizia sportiva pur apprezzando il compotamento tenuto nella circostanza dalla ricorrente, non può non tener conto che le norme federali al riguardo e precisamente l’art. 11 comma 3 del C.G.S., stabilisce che le Società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione e fissa altresì un limite minimo di pena edittale che è quello applicato nella circostanza dal primo Giudice. Ritenuto quindi che la sanzione irrogata non è suscettibile di riduzione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata La tassa reclamo va incamerata
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