COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: GIADA MACCARESE – CECCHINA ALPA del 17.2.2008 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: GIADA MACCARESE – CECCHINA ALPA del 17.2.2008 – Campionato Eccellenza) L’A.S. GIADA MACCARESE con il ricorso avverso l’ammenda di € 700 comminatagli dal Giudice Sportivo, pone all’attenzione di questa Commissione Disciplinare Territoriale i motivi per cui ritiene che la suddetta ammenda debba essere annullata, in quanto non risulta che ci siano stati comportamenti facinorosi di propri sostenitori nel corso dell’incontro di cui trattasi. A sstegno di ciò, la Società GIADA MACCARESE evidenzia nel ricorso che, i pochi sostenitori presenti, non avrebbero avuto alcun motivo dei comportamenti loro addebitati dall’assistente arbitrale, in quanto la squadra si è sempre trovata in vantaggio rispetto all’avversario. Molto probabilmente, asserisce la ricorrente, potrebbero essere stati i sostenitori di parte avversa, pervenuti a Maccarese in larga rappresentanza. Questa Commissione Disciplinare dinanzi a simili argomentazioni ha ritenuto opportuno ascoltare l’assistente arbitrale il quale ha tenuto a precisare che i comportamenti da lui refertati, si riferiscono alla prima parte della gara, quanto le due squadre si trovavano ancora sul punteggio di 0 – 0. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver preso atto delle precisazioni fornite dal collaboratore arbitrale, tenuto conto che i comportamenti dei tifosi di casa, seppur deprecabili, si sono limitati ad una breve durata, può ragionevolmente prendere in considerazione una rivisitazione dell’impotro dell’ammenda e riportarla entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ridurre l’ammenda a carico della società GIADA MACCARESE da € 700,00 a € 500,00. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it