COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR DI QUINTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE TAFANI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 13.3.2008 (Gara: TOR DI QUINTNO – CORNETO TARQUINIA del 3.3.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR DI QUINTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE TAFANI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 13.3.2008 (Gara: TOR DI QUINTNO – CORNETO TARQUINIA del 3.3.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe, con il quale l’U.S. TOR DI QUINTO pone in evidenza nel proprio ricorso che il TAFANI, a fine gara, si trovava impegnato ad intervenire su un calciatore infortunato. Precisa la ricorrente che il collaboratore dell’arbitro potrebbe aver non individuato il vero responsabile di quanto accaduto e che comunque ritiene la sanzione stessa eccessiva rispetto a quanto refertato dal direttore di gara. L’arbitro, nel proprio referto, riporta che a spintonare il suo assistente, a fine gara, è stato il massaggiatore della Società TOR DI QUINTO, Sig. TAFANI FABRIZIO. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, non può quindi che prendere atto su quanto asserito dal direttore di gara circa l’effettiva responsabilità del TAFANI, ritiene comunque che la sanzione disciplinare inflittagli dal Giudice Sportivo possa essere ridimensionata e rapportata entro limiti di minore gravità, tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuto l’episodio al termine dell’incontro; Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale; DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dall’U.S.D. TOR DI QUINTO riducendo la squalifica inflitta al massaggiatore TAFANI FABRIZIO dal 31.5.2008 al 30.4.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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