COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE RONCHETTI MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 132 DEL 13.3.2008 (Gara: LARIANO – REAL MARCONI ANZIO del 9.3.2008 – Campionato Giovanissimi Prov.li Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE RONCHETTI MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 132 DEL 13.3.2008 (Gara: LARIANO – REAL MARCONI ANZIO del 9.3.2008 – Campionato Giovanissimi Prov.li Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le osservazioni della reclamante devono considerarsi parzialmente assumibili, alla luce sia del referto arbitrale che delle deduzioni prodotte dalla Società LARIANO. In effetti la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare eccessivamente sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti. L’arbitro, come lo stesso afferma, non ha subito alcun tipo di conseguenza fisica a seguito della spinta ricevuta. Da parte sua, la Società ricorrente non ha assolutamente contestato i fatti affermati dall’arbitro, censurando il comportamento del proprio giocatore, lamentando esclusivamente l’eccessività della sanzione anche in considerazione della giovane età del calciatore. Tanto premesso, questa Commissione, ritenuta eccessiva la sanzione inflitta al calciatore RONCHETTI MATTIA DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RONCHETTI MATTIA dal 31.12.2008 al 30.6.2008. La tassa reclamo va restituita.
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