COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCA FALLICA (A.F.Q. DELLA SEZIONE AIA DI OSTIA LIDO), PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40 COMMA 4 LETTERA E) E DELL’ART.1 COMMA 3 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCA FALLICA (A.F.Q. DELLA SEZIONE AIA DI OSTIA LIDO), PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40 COMMA 4 LETTERA E) E DELL’ART.1 COMMA 3 DEL C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli atti, osserva quanto segue. Il Sig. Luca Fallica (A.F.Q.), veniva deferito per le violazioni indicate in epigrafe, precisamente a causa di una sua denunciata collaborazione con la testata giornalistica “Il Tempo”di Roma circa la redazione di articoli ad argomento sportivo. All’udienza del 19.03.2008, fissata dal Presidente di quest’Organo giudicante, ( con l’avviso esplicito delle indicazioni di rito contemplate dall’art.30 comma 8 del c.g.s.), regolarmente notificata al soggetto deferito, nessuno compariva; tanto meno risultava depositata nel fascicolo del procedimento alcuna memoria difensiva. La Procura Federale, nella stessa udienza, concludeva, premessa l’affermazione della responsabilità del deferito, con la richiesta dell’inibizione per quattro mesi a carico di quest’ultimo. Questa Commissione, esaminata la documentazione allegata al procedimento, ritiene sussistere le violazioni tutte ascritte, risultando provata ed esaurientemente documentata la condotta messa in essere dall’ A.F.Q. Luca Fallica, in particolare la paternità degli articoli a firma dello stesso sulla pagina sportiva del quotidiano “Il Tempo” di Roma del 17 e del 18.07.2006. Rilevato a riguardo della violazione di cui all’art.1 comma 3, l’ulteriore comportamento processuale del deferito, reiteratamente assente, (nonostante le varie convocazioni inoltratigli), sia nella fase istruttoria dinanzi all’Ufficio Indagini , che successivamente, all’audizione del 19.03.2008, senza che questi avesse addotto in merito alcuna causa di giustificazione; Per questi motivi DELIBERA Inibisce per mesi 4 il Sig. Luca Fallica, A.F.Q. della Sezione AIA di Ostia Lido, decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento.
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