COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. STURABOTTI FEDERICO (CALCIATORE DELLA POLOSPORTIVA COLLEFIORITO) E DELLA SOCIETA’ POL. COLLEFIORITO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO, DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SECONDA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. STURABOTTI FEDERICO (CALCIATORE DELLA POLOSPORTIVA COLLEFIORITO) E DELLA SOCIETA’ POL. COLLEFIORITO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO, DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SECONDA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Commissione disciplinare territoriale, visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue; La Procura Federale, (su esposto al Comitato Regionale Lazio del Sig. Filanti Ferdinando, allenatore delle squadre del s.g.s. della Nuova Leonina Pietralata), con proprio atto del 29.11.2007, deferiva il calciatore Sturabotti Federico, tesserato dell’A.C. Polisportiva Collefiorito, perché uscendo dal campo di gioco, in occasione della gara, A.S.D. Nuova Leonina Pietralata – Polisportiva Collefiorito del 16.12.2006, gridava: “Evviva la Germania nazista”, accompagnando tale espressione con il tipico saluto romano e la Società COLLEFIORITO per responsabilita’ oggettiva. Questo Organo giudicante, esaminate le dichiarazioni dello Sturabotti e della sua Società di appartenenza, in sede di audizione del 07.03.2008, ( come prefissata dal Presidente della stessa Commissione, e ritualmente notificata ai soggetti deferiti con l’indicazione di rito relative alle loro facoltà, di cui all’art.30 comma 8 del c.g.s.); ritiene sussistere la violazione ascritta ai deferiti. Il Sig. Sturabotti, peraltro dissentendo da quanto riportato nella memoria della Società Collefiorito, sulla circostanza del suo immediato allontanamento da quest’ultima, ammetteva con rammarico, la sua espressione e il gesto, dovuto certamente alla sua giovane età ed esternato in un momento di entusiasmo. Di contro, i dirigenti della Polisportiva Collefiorito, in occasione della prestabilita udienza, premesso il loro dissociarsi dall’atto messo in essere dal proprio tesserato, asservivano di aver immediatamente allontanato il loro giocatore, dopo aver avuto notizia dell’apertura del procedimento a suo carico. La Procura Federale, nelle sue conclusioni chiedeva nei confronti di Sturabotti Federico, la squalifica per otto giornate di campionato, mentre per la Società Collefiorito, l’ammenda di Euro 2.000 , con diffida. Tanto ritenuto, DELIBERA Di squalificare per mesi 2 il calciatore Sturabotti Federico. Nell’affermare la responsabilità oggettiva dell’ASD Polisportiva Collefiorito, la sancisce con l’ammenda di euro 500,00, avendo questa stessa, in ogni modo l’obbligo di sorvegliare e prevenire tali incresciosi fatti, con tutti i mezzi a sua disposizione educativi e culturali.
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