COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIAMPAOLO DELICATO, ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI CASSINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIAMPAOLO DELICATO, ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI CASSINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA Il Procuratore Federale, con nota in data 18.1.2008, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. GIAMPAOLO DELICATO, arbitro iscritto alla Sezione AIA di Cassino, per rispondere della violazione dell’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A., avuto riguardo ai fatti accaduti durante e dopo la partita del Campionato di III Categoria REAL TECCHIENA – AZZURRI STRANGOLAGALLI del 4.3.2007, quali riferiti dal Sig. ROBERTO ADDESSE, Presidente della Società REAL TECCHIENA. In tale occasione, riferisce quest’ultimo “il nostro calciatore FIORINI STEFANO veniva spinto di petto dal Sig. Arbitro verso la rete di protezione del campo” e poi “ si rivolgeva verso due nostri calciatori (BIANCHI MAURO e JACOBELLI GIOVANNI) minacciandoli che al prossimo incontro che ci avrebbe arbitrato, ce l’avrebbe fatta pagare facendoci perdere”. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato all’interessato e veniva fissata la riunione al 6 marzo 2008 per l’esame del deferimento e l’audizione dell’interessato stesso. Alla riunione il Sig. DELICATO non è comparso, ma ha fatto pervenire una memoria in cui afferma che il deferimento non si basa su fatti circostanziati e, quindi, su prove certe; di non essere in possesso della relazione conclusiva dell’Ufficio Indagini nonostante la sua richiesta ed infine negando gli accadimenti attribuitigli e fornendo una diversa, incolpevole, versione dei fatti, contesta l’opinione fatta propria dalla Procura, circa la credibilità della denuncia del Sig. ADDESSE. Su tale proposito il Sig. DELICATO sostiene la sussistenza di un tale interesse limitandosi ad osservare che il REAL TECCHIENA stava perdendo in casa. Ma tale osservazione non chiarisce in che modo la suddetta squadra avrebbe potuto trarre vantaggio da siffatta accusa o se tale accusa era solo espressione di malanimo per l’andamento della gara. Sta di fatto che sia lo spintonamento che le minacce sono state attestate da persone (Presidente e calciatori del REAL TECCHIENA) presenti e le loro deposizioni sono state rese spontaneamente, in modo univoco, concordanti e soprattutto, per quel che dinanzi si è psservato, in maniera disinteressata. Peraltro, il contesto accusatorio appare scevro da elementi fragili o incoerenti che possano imporre alla Commissione il dovere del dubbio. La stessa linea di difesa estesa dal Sig. DELICATO appare debole e sugli aspetti procedimentali che su quelli di merito. Quanto ai primi risulta che al medesimo è stato concesso il tempo necessario ad approntare una idonea tesi difensiva e se non è riuscito ad avere le conclusioni dell’Ufficio Indagini, ciò è da imputare solo alla sua inerzia. Nel merito le argomentazioni ed i riferimenti esposti dal Sig. DELICATO appaiono del tutto inconferenti per cui gli elementi di accusa restano validi sia nei loro dettagli che nel loro complesso, suffragati come sono da prove certe ed inconfutabili. Per tutto quanto precede, la Commissione ritiene che possano condividersi le conclusioni della Procura che, nell’intervento orale, ha chiesto l’applicazione della sanzione di mesi 2 di inibizione e pertanto DELIBERA Di comminare all’arbitro Sig. GIAMPAOLO DELICATO la sanzione di mesi 2 di inibizione.
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