COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI SANTA SEVERA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2010 DEL CALCIATORE STEFANO GALLI. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 109 DEL 21-2-2008. GARA AMATORI SANTA SEVERA – REAL PALIDORO DEL 17-2-2008 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI SANTA SEVERA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2010 DEL CALCIATORE STEFANO GALLI. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 109 DEL 21-2-2008. GARA AMATORI SANTA SEVERA – REAL PALIDORO DEL 17-2-2008 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante minimizza le conseguenze del gesto del calciatore Galli e nega la premeditazione nel comportamento dello stesso in quanto la reazione violenta sarebbe stata provocata dell’ingiusto rifiuto dell’Arbitro di stringergli la mano a fine gara; ritenuto che le argomentazioni della reclamante non sono assumibili relativamente alla presenza di una ipotetica provocazione in quanto il rifiuto dell’Arbitro è stato determinato dall’atteggiamento minaccioso del calciatore che è poi passato subito a vie di fatto; ritenuto per contro che le censure alla eccessività della misura della sanzione inflitta possono essere parzialmente assumibili in relazione alle modalità del gesto ed alle conseguenze DELIBERA Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore GALLI Stefano (Amatori Santa Severa) dal 31-12-2010 al 31-12-2009. La tassa reclamo va restituita.
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