COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAHMOUD ALESSANDRO. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 121 DEL 13-3-2008. GARA LAZIO – VIGOR PERCONTI DEL 3-3-2008 COPPA LAZIO ALLIEVI ECCELENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAHMOUD ALESSANDRO. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 121 DEL 13-3-2008. GARA LAZIO – VIGOR PERCONTI DEL 3-3-2008 COPPA LAZIO ALLIEVI ECCELENZA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante censura la delibera impugnata affermando che i fatti descritti nel referto arbitrale e che hanno causato la sanzione a carico del calciatore non si sarebbero verificati; considerato che la descrizione degli occorsi da parte del direttore di gara è chiara e non si presta ad interpretazioni di sorta; rilevato per contro che l’Arbitro non riferisce sulle conseguenze del gesto e quindi vi è da presumere che non ve ne siano state; ritenuta quindi la decisione impugnata suscettibile di ridimensionamento nei limiti minimi edittali DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico del calciatore Mahmoud Alessandro (Vigor Per conti) da tre a due gare. La tassa reclamo va restituita
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