COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FONTANA LIRI E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GRIMALDI FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FONTANA LIRI E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GRIMALDI FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Fontana Liri e del suo Presidente sig. Grimaldi Francesco per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 27.07.2007 punto 3 C (lett. F). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 07.02.2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società né per il suo Presidente né hanno fatto pervenire controdeduzioni mentre la Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi due di inibizione a carico del Presidente, sig. Grimaldi Francesco, ed €. 1.000,00 a carico della Società Fontana Liri. La Commissione non può che prendere atto della violazione della normativa su richiamata da parte dei soggetti deferiti, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007/08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato competente. Contestualmente a quanto sopra si ritiene il Presidente della Società direttamente responsabile degli addebiti contestati dalla Procura Federale. Tanto premesso, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, DELIBERA Di comminare alla Società Fontana Liri l’ammenda di €. 700,00 Di comminare al Presidente della Società Fontana Liri, sig. Grimaldi Francesco, l’inibizione per 1 mese .
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