COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VALLERANESE CALCIO 2000 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PICCIONI GIANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VALLERANESE CALCIO 2000 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PICCIONI GIANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società A.C. Vallenarese Calcio 2000 e del suo Presidente sig. Piccioni Gianni per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 27.07.2007 punto 3 C (lett. F). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 07.02.2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società ne per il suo Presidente . I deferiti hanno prodotto controdeduzioni nei termini. la Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi due di inibizione a carico del Presidente, sig. Piccioni Gianni, ed €. 1.000,00 a carico della A.C. Valleranese Calcio 2000. La Commissione non può che prendere atto della violazione della normativa su richiamata da parte dei soggetti deferiti, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007/08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato competente. Contestualmente a quanto sopra si ritiene il Presidente della Società direttamente responsabile degli addebiti contestati dalla Procura Federale. Ciononostante, questa Commissione Disciplinare ritiene che il Presidente della Società non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in considerazione delle oggettive e provate difficoltà al rispetto della normativa su richiamata date dalla limitata popolazione residente nel Comune di Valleranno (VT) il tutto nonostante un’attività di pubblicità a mezzo di volantinaggio nelle scuole, casa per casa, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio, condizioni, queste, che dimostrano la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato. Pertanto, tale violazione non consegue a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società Valleranese, sig. Piccioni Gianni. Tanto premesso, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, sentite le parti, DELIBERA Di comminare alla A.C. Valleranese Calcio 2000 l’ammenda di €. 500,00
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