COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA STESSA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 122 DEL 14.3.2008 (Gara: CANINESE – TANAS CASALOTTI del 12.3.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA STESSA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 122 DEL 14.3.2008 (Gara: CANINESE – TANAS CASALOTTI del 12.3.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante fornisce una versione dei fatti del tutto diversa da quella riportata nel referto arbitrale, supportata da una dichiarazione di un sottoufficiale dei carabinieri presente all’incontro in abiti civili; considerato che le dichiarazioni rese dal teste presente non valgono a smentire le chiare risultanze del referto arbitrale anche perché sembrano riferirsi ad un episodio diverso rispetto a quello descritto nel rapporto; ritenuto che la sanzione può essere comunque lievemente ridimensionata rispetto agli occorsi; DELIBERA Di ridurre l’ammenda da € 400,00 a € 300,00. La tassa reclamo va restituita.
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