COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LATINA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE MARTIN FABIO (TESS. BORGO GRAPPA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGO GRAPPA – SPORTING LATINA DEL 23.2.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LATINA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE MARTIN FABIO (TESS. BORGO GRAPPA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGO GRAPPA – SPORTING LATINA DEL 23.2.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolarità della posizione del calciatore in epigrafe in quanto in posizione di squalifica a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, pubblicata sul C.U. n. 57 del 14.2.2008;
considerato che l’assunto della reclamante risulta fondato in quanto il calciatore in questione non ha scontato la squalifica nella gara del 16.2.2008 LATINA SCALO CIMIL – BORGO GRAPPA, non disputata per rinuncia della Società BORGO GRAPPA, secondo la previsione dell’art. 22 comma 5 del C.G.S., e quindi avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara oggetto del ricorso a cui ha partecipato in posizione irregolare;
DELIBERA
Di comminare alla Società BORGO GRAPPA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di € 75,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. GATTO EMANUELE fino al 17.4.2008;
di squalificare il calciatore DE MARTIN FABIO per 1 giornata di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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