COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CASTROCIELO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI ABBALLE ANDREA, PARENTE ANDREA, DE GASPERIS MINO E CASCHERA REMO (TESS. VICALVI) PARTECIPANTI ALLA GARA CALCIO CASTROCIELO – VICALVI DEL 2.3.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CASTROCIELO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI ABBALLE ANDREA, PARENTE ANDREA, DE GASPERIS MINO E CASCHERA REMO (TESS. VICALVI) PARTECIPANTI ALLA GARA CALCIO CASTROCIELO – VICALVI DEL 2.3.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in epigrafe in quanto, a suo dire, non tesserati regolarmente con la Società VICALVI; considerato che effettivamente i calciatori ABBALLE ANDREA e PARENTE ANDREA risultano aver contratto il tesseramento con la Società VICALVI solo l’8.3.2008 mentre i calciatore CASCHERA REMO, ad oggi, non risulta tesserato con alcuna Società, mentre il solo calciatore DE GASPERIS MINO risulta regolarmente tesserato dal 14.11.2007; rilevato quindi che i calciatori ABBALLE, PARENTE e CASCHERA hanno partecipato alla gara in posizione irregolare; DELIBERA Di comminare alla Società VICALVI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig. GIANNANDREA LUCA fino al 17.4.2008; di squalificare i calciatori ABBALLE ANDREA, PARENTE ANDREA e CASCHERA REMO per 1 giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
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