COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIUCA MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 123 DEL 20.3.2008 (Gara: FONDI – COLLEFERRO del 16.3.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIUCA MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 123 DEL 20.3.2008 (Gara: FONDI – COLLEFERRO del 16.3.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società FONDI chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore PAGLIUCA MARIO, in quanto la dinamica dell’episodio che ha coinvolto il proprio calciatore, non dimostra la totale volontarietà del gesto compiuto dal loro tesserato. Infatti precisa la ricorrente che, in seguito ad un contrasto aereo, entrambi i calciatori sono saltati per colpire la palla di testa e finivano in terra perdendo l’equilibrio, ed il PAGLIUCA per divincolarsi, cadeva addosso all’avversario colpendolo involontariamente sul volto. L’arbitro nel proprio rapporto, che come detto è da considerarsi, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., fonte unica e privilegiata di prova, scrive che il PAGLIUCA, colpiva con una scarpata in faccia un avversario. Detto ciò, appare evidente a questa Commissione Disciplinare Territoriale in relazione a quanto ha riportato l’arbitro nel proprio rapporto, la volontarietà del grave atto compiuto dal PAGLIUCA nei confronti dell’avversario e che quindi non appaiono nemmeno parzialmente assumibili le circostanze poste in essere dalla Società FONDI con il presente ricorso. Ritenuto altresì che la sanzione comminata al PAGLIUCA è da ritenersi congrua rispetto ai fatti accaduti in campo; Questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PAGLIUCA MARIO. La tassa reclamo va incamerata.
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