COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCOSOLIDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI LORENZO E FINO ALL’11.4.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE CAROSELLI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 58 DEL 13.3.2008 (Gara: PESCOSOLIDO – CITTA’ DI VEROLI del 9.3.2008 – Campionato Allievi Prov.li Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCOSOLIDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI LORENZO E FINO ALL’11.4.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE CAROSELLI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 58 DEL 13.3.2008 (Gara: PESCOSOLIDO – CITTA’ DI VEROLI del 9.3.2008 – Campionato Allievi Prov.li Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che, in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del reclamo relativo all’allenatore CAROSELLI PAOLO, in quanto, come previsto dall’art. 45 comma 3 C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese; rilevato che, per quanto attiene alla squalifica a carico del calciatore VENDITTI LORENZO, le deduzioni della ricorrente Società in ordine alla eccessiva entità del relativo provvedimento di espulsione non appaiono assumibili e non sono meritevoli di accoglimento, in considerazione delle frasi offensive e dei reiterati comportamenti minacciosi posti in essere dal calciatore ai danni del direttore di gara, nonché del di lui tentativo di afferrare negli spogliatoi un giocatore avversario, come risulta dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, ex art. 35 C.G.S. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso relativamente alla posizione dell’allenatore CAROSELLI PAOLO; di respingere il reclamo in ordine alla squalifica del calciatore VENDITTI LORENZO. La tassa reclamo va incamerata.
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