COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ I.B.C. PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31/10/2008 A CARICO DEL DIRIGENTE ASARSI RICCARDO, DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DELL’ALLENATORE CICCONE LEONARDO, DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. I.B.C. PONTECORVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 31/1/08 ( Gara: I.B.C. Pontecorvo – Rocca d’Evandro del 26/1/08 – Camp. ALLIEVI FR. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' I.B.C. PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31/10/2008 A CARICO DEL DIRIGENTE ASARSI RICCARDO, DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DELL'ALLENATORE CICCONE LEONARDO, DELL'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. I.B.C. PONTECORVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 31/1/08 ( Gara: I.B.C. Pontecorvo - Rocca d'Evandro del 26/1/08 - Camp. ALLIEVI FR. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata: udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha lamentato che l'Arbitro avrebbe descritto il comportamento dell'Allenatore Ciccone e del Dirigente Asarsi, in maniera non reale, aggravandone volutamente le responsabilità; essa ha inoltre contestato che nell'area antistante gli spogliatoi fossero presenti persone non autorizzate, escludendo altresì che propri sostenitori, al termine della gara, abbiano inferto colpi al finestrino dell'autovettura dell'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro, mentre si accingeva a rientrare nello spogliatoio, l'Allenatore Ciccone, già allontanato in precedenza per comportamento irriguardoso, gli aveva rivolto ripetute minacce ed insulti; successivamente aveva fatto irruzione nel suo spogliatoio e, reiterando le minacce e le offese, lo aveva spinto con una mano sul petto, facendolo arretrare; infine, allorquando l'Arbitro, salito a bordo della sua auto, si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo, aveva colpito il finestrino e la carrozzeria dell'autovettura con ripetuti pugni, rinnovando gli insulti. Quanto al Dirigente Asarsi, l'Arbitro ha precisato che questi, entrato nel suo spogliatoio, gli aveva rivolto una frase irriguardosa, e successivamente, mentre egli si accingeva ad abbandonare l'impianto, lo aveva “ afferrato per il braccio ” trattenendolo, perché voleva ottenere ulteriori chiarimenti. Il Direttore di gara ha infine confermato che l'Asarsi, unitamente al Ciccone, aveva colpito la sua autovettura con ripetuti colpi al finestrino. Cosa che invece non era stata fatta dai sostenitori del Pontecorvo, i quali si erano limitati a rivolgergli insulti. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, può quindi ricostruirsi la dinamica dei fatti con maggiore precisione, ai fini degli addebiti e delle sanzioni da irrogare a ciascun tesserato; tenendo presente,a tal riguardo, che trattandosi di attività svolta nel settore giovanile, la mancata osservanza degli obblighi di correttezza e rispetto da parte dei Dirigenti e dei Tecnici, stante il valore diseducativo di tali comportamenti, determina in ogni caso un aggravamento della sanzione. Fermo restando quanto sopra, questa Commissione, valutate le singole responsabilità, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente le sanzioni inflitte, dovendo rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce l'ammenda a carico della Soc. I.B.C. PONTECORVO da € 150,00 a € 50,00; riduce l'inibizione del Dirigente ASARSI RICCARDO dal 31 ottobre 2008 al 30 giugno 2008; riduce la squalifica dell'Allenatore CICCONE LEONARDO dal 31 dicembre 2008 al 30 settembre 2008; La tassa di reclamo va restituita.
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