COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ALBATROS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 124 DEL 28.2.2008 (GARA: ANGUILLARA – REAL ALBATROS DEL 23.2.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ALBATROS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 124 DEL 28.2.2008 (GARA: ANGUILLARA – REAL ALBATROS DEL 23.2.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto proposto nel reclamo originario, nelle conclusioni, chiede la ripetizione dell’incontro in quanto al momento della sospensione dell’incontro decretata dall’arbitro, non esistevano pericoli tali per la sua incolumità. Precisa la Società REAL ALBATROS che le poche persone erano entrate nel terreno di gara esclusivamente per sedare gli animi e che la situazione si era normalizzata dopo pochi minuti. Dagli atti ufficiali in effetti risulta che, a seguito di una lite scoppiata tra due calciatori, uno della squadra di casa e l’altro della squadra ospite, entravano in campo diverse persone, una delle quali colpendo l’arbitro su di una spalla lo riteneva responsabile di quanto stava accadendo. Le discussioni duravano per circa 5 minuti, dopodiché l’arbitro comunicava ai due capitani la sospensione della gara. Dopo circa 10 minuti l’arbitro comunicava ai responsabili delle due squadre che si poteva riprendere l’incontro solamente a porta chiuse, in considerazione che l’incontro si stava svolgendo in un palazzetto. In particolare il dirigente della Società ALBATROS non accettava la proposta avanzata dal direttore di gara. Da tutto sopra quanto esposto, appare evidente a questa Commissione Disciplinare territoriale, che non esistevano all’atto della sospensione dell’incontro, pericoli tali per l’incolumità dell’arbitro, né particolari situazioni di pericolo per i partecipanti alla gara, in quanto le persone entrate in campo per evitare tafferugli, dopo qualche tempo rientravano sugli spalti e si creava quindi sul terreno di gioco una situazione di normalità tale, da consentirgli la prosecuzione dell’incontro. Nella fattispecie l’arbitro, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, non avrebbe messo in atto tutti i poteri a sua disposizione. Infatti avrebbe dovuto invitare i capitani delle due squadre a far ripristinare l’ordine in campo, dopodiché, perdurando lo stato di confusione e di pericolo, avrebbe potuto decidere per la sospensione definitiva della gara. Detto ciò, si ritiene quindi condivisibile la richiesta di ripetizione della gara avanzata dalla Società REAL ALBATROS; conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto dalla Società REAL ALBATROS ordinando la ripetizione dell’incontro indicato in oggetto. La tassa reclamo si restituisce.
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