COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 25.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ARCIERI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 138 DEL 20.3.2008 (Gara: CUS ROMA – S.S.V. SALARIA del 16.3.2008 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 25.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ARCIERI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 138 DEL 20.3.2008
(Gara: CUS ROMA – S.S.V. SALARIA del 16.3.2008 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta la Società interessata la quale, nel confermare integralmente quanto riportato nel reclamo, insiste sulla richiesta di ripetizione della gara, non esistendo, a parere della reclamante, motivi tali da costringere l’arbitro ad una prosecuzione “pro forma” della gara in oggetto. Chiedeva una rivisitazione della squalifica fino al 25.4.2008 inflitta al proprio capitano ARCIERI CLAUDIO.
Dal referto arbitrale risulta che, dopo l’espulsione al 20mo del I tempo di un calciatore della Società CUS ROMA, il capitano della suddetta squadra ARCIERI CLAUDIO, minacciava ripetutamente il direttore di gara unitamente ad latri 4 compagni di squadra, non identificati;
che a questo punto l’arbitro, non sentendosi più nelle condizioni psicofisiche tali da poter proseguire con animo sereno la direzione dell’incontro, decideva di continuarla “pro forma”, comunicando tale decisione al capitano della squadra avversaria.
Da quanto sopra esposto, questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto le carte in possesso, si è reso conto che l’arbitro non si è avvalso , ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S., di tutti i poteri messi a sua disposizione per continuare a dirigere regolarmente la gara.
Infatti da quanto si legge nel referto, non emergono elementi tali da poter mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro, che avrebbe potuto nel caso di specie ricorrere alla richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, anche perché non si rileva alcun tipo di aggressione fisica, nemmeno tentata, nei confronti dell’arbitro.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono assumibili le deduzioni della Società ricorrente in ordine alla richiesta di ripetizione della gara oggetto del presente ricorso.
Per quanto attiene la squalifica del capitano della squadra ARCIERI CLAUDIO, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo proposto e per l’effetto ordina ai sensi dell’art. 17 comma 4 del C.G.S. la ripetizione dell’incontro indicato in epigrafe;
di ridurre la squalifica del calciatore ARCIERI CLAUDIO dal 25.4.2008 al 15.4.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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