COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POLARIS E DEL SUO PRESIDENTE SIG. QUARESIMA GIANCARLO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POLARIS E DEL SUO PRESIDENTE SIG. QUARESIMA GIANCARLO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Polaris e del suo Presidente Sig. Quaresima Giancarlo per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007 punto 3 C ( lett. F ). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 27/2/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. La società Polaris inviava contro deduzioni. Alla predetta data compariva per la Società Polaris il Presidente sig. Quaresima Giancarlo, il quale riportandosi alle proprie contro deduzioni, faceva presente che la società Polaris aveva provveduto ad iscrivere la società al campionato giovanile, di cui al deferimento, ma successivamente è stata costretta a rinunciare allo stesso per carenza di ragazzi in quanto nel raggio di pochi chilometri ci sono realtà calcistiche più grandi ed affermate sul territorio con settori giovanili molto sviluppati. Il Presidente Quaresima fa altresì presente di aver già pagato 1.500,00 € di ammenda per aver rinunciato, successivamente all’iscrizione, alla disputa del Campionato Juniores. Il Presidente Quaresima deposita anche richiesta di omologazione del campo per attività giovanili , quale ulteriore dimostrazione della volontà della Società POLARIS di svolgere tale attività. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Antonio Villani, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per mesi 2 per il Presidente Quaresima Giancarlo e l'ammenda di euro 2000 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società Polaris l’ammenda di euro 500.
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