COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FORMIA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TESTA SALVATORE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FORMIA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TESTA SALVATORE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Atletico Formia e del suo Presidente Sig. Testa Salvatore per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007 punto 3 C ( lett. F ). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 27/2/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società Atletico Formia. Né hanno fatto prevenire controdeduzioni. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Antonio Villani, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per mesi due per il Presidente Testa Salvatore e l'ammenda di euro 2.000,00 a carico della Società. Questa Commissione, considerato il disinteresse dimostrato nella circostanza dalla Società, nella persona del suo Presidente, ritiene fondata la richiesta avanzata dal Procuratore Federale di applicazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., in quanto non avendo dimostrato in alcun modo i motivi della mancata partecipazione ad un Campionato giovanile, al quale si era obbligati, determina una alterazione nel regolare andamento dell’attività sportiva della Società e quindi il Presidente che non si attivi o che non dimostri la materiale impossibilità ad organizzare una squadra giovanile è responsabile di una cosciente inosservanza della norma federale. Questa Commissione non può quindi non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto DELIBERA Di comminare alla Società Atletico Formia l’ammenda di euro 1.500 a l’inibizione per mesi 1 a carico del Presidente TESTA SALVATORE.
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