COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ RETE ORO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MINICHINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ RETE ORO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MINICHINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Rete Oro e del suo Presidente Sig. Minichino Raffaele per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007 punto 3 C ( lett. F ). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 27/2/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società Rete Oro. Il presidente della Società ha fatto però pervenire nei termini controdeduzioni, con le quali fa presente che nonostante gli sforzi finalizzati all’allestimento di una squadra giovanile, non è riuscita nell’intento per l’indisponibilità di un adeguato campo sportivo. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Antonio Villani, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per mesi due per il Presidente Minichino Raffaele e l'ammenda di euro 2.000,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, accogliendo parzialmente le giustificazioni addotte, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società Rete Oro l’ammenda di euro 1.000
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