COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PALUZZI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 , PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PALUZZI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 , PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società CERIARA CALCIO A 5 e del suo presidente Sig. PALUZZI ANDREA per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.
Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 20/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data del 20/2/2008 si è presentato il Presidente della Società Sig.
PALUZZI ANDREA il quale nel riportarsi alla memoria difensiva già presentata, ribadisce che la bassa natalità del Comune non consente di allestire una squadra giovanile. Segnala altresì che presso la Società è attiva una scuola calcio con tecnico federale, con la quale partecipa al Campionato Pulcini
E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, affinché la responsabilità dei deferiti ha chiesto l’inibizione per 50 giorni per il presidente e l’ammenda di € 1.600,00 a carico della Società.
Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente.
Contestualmente a ciò, accogliendo parzialmente le giustificazioni addotte, considerando altresì l’attenzione verso l’attività giovanile, dimostrata dalla partecipazione al Campionato Pulcini,si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .
Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,
DELIBERA
Di comminare alla Società CERIARA CALCIO A 5 l’ammenda di € 800,00.
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