COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURIALDINA 2003 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U . N. 56 DEL 21.2.2008 (Gara: CALCIO SUTRI – MURIALDINA 2003 del 16.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURIALDINA 2003 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U . N. 56 DEL 21.2.2008 (Gara: CALCIO SUTRI – MURIALDINA 2003 del 16.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, il quale ha confermato l’atteggiamento aggressivo del dirigente della Società MURIALDINA, LOMBARDELLI RENATO il quale, in reazione ad un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria dopo circa 10 minuti di giuoco, gli si dirigeva furiosamente contro tentando di andargli addosso, venendo bloccato dai presenti sul terreno di giuoco. Anche al termine dell’incontro gli si avvicinava più volte con atteggiamento provocatorio costringendo i dirigenti della Società SUTRI a far intervenire le Forze dell’Ordine e dopodichè rientrava tutto nella normalità. Per quanto riguarda il comportamento del calciatore SAVASTANO ALDO l’arbitro ha tenuto a precisare che il SAVASTANO di corsa stava rientrando nello spogliatoio, quando all’improvviso cambiava direzione e lo raggiungeva con una spallata, e anche se di corporatura esile e non molto alto, riusciva a farlo cadere in terra. Evidenzia però il direttore di gara che l’intento del SAVASTANO non è stato di natura aggressiva e che non voleva certo cagionargli quei danni fisici che poi si sono verificati. Considerata la dinamica dell’azione ed anche le caratteristiche fisiche del calciatore, l’arbitro ritiene che il gesto, se pur obiettivamente violento, non è stato volontariamente aggressivo e certamente di natura non premeditata. Considerato tutto ciò e tenuto conto delle analitiche e convincenti precisazioni fornite dall’arbitro sugli episodi sopraevidenziati, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’inibizione inflitta al Dirigente LOMBARDELLI RENATO dal 30.6.2009 al 31.12.2008 e la squalifica del calciatore SAVASTANO ANTONIO dal 18.2.2013 al 30.6.2009. Di confermare l’ammenda di € 250,00 a carico della Società. La tassa reclamo è stata restituita con C.U. n. 126 del 27.3.2008.
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