COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’11.4.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE COMPAGNO GIANNI E DELL’AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 139 DEL 20.3.2008 (GARA: TOR SAPIENZA – ALESSANDRINO del 16.3.2008 – Campionato Allievi Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’11.4.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE COMPAGNO GIANNI E DELL’AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 139 DEL 20.3.2008 (GARA: TOR SAPIENZA – ALESSANDRINO del 16.3.2008 – Campionato Allievi Fascia B) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in supplemente di referto, l’arbitro, osserva: in via preliminare va dichiarata l’innammissibilità del ricorso relativo all’allenatore COMPAGNO GIANNI, in quanto, come previsto dall’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei tecnici fino ad un mese. Per quanto concerne l’ammenda di € 75,00 a carico della Società ALESSANDRINO, quest’ultima ha contestato che al termine dell’incontro, persona vicina ad un proprio Dirigente abbia protestato nei confronti dell’arbitro. Ascoltato in sede di supplemento di referto, il Direttore di gatra ha confermato che al termine della partita, una persona che si accompagnava al Sig. FRIONI ANTONIO, Dirigente della Società ALESSANDRINO, gli aveva rivolto infatti insulti e successivamente lo aveva anche spinto, tanto da rendere necessario l’intervento dello stesso Dirigente, per calmare e allontare detto sostenitore. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che costituiscono, come noto, fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi del tutto giustificata la sanzione inflitta alla Società ALESSANDRINO, per la indebita presenza in campo di una persona non autorizzata che offendeva e spintonava l’arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’allenatore COMPAGNO GIANNI; di respingere il ricorso relativo all’ammenda di € 75,00 a carico della Società ALESSANDRINO. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it