COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FUMONE AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 52 DEL 28.2.2008 (Gara: VILLAGE GUARCINO – ATL. FUMONE del 10.2.2008 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FUMONE AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 52 DEL 28.2.2008 (Gara: VILLAGE GUARCINO – ATL. FUMONE del 10.2.2008 – Campionato III Categoria Frosinone) L’A.S.D. ATLETICO FUMONE ha proposto ritualmente reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone con il Comunicato indicato in oggetto. Anche in sede di audizione la Società ricorrente, nella persona del Presidente, oltre a confermare quanto già riportato nel reclamo originario, ha voluto ribadire con dovizia di particolari, l’andamento dei fatti. L’episodio che ha determinato la conclusione anticipata dell’incontro è scaturito da calci, pugni e frasi ingiuriose rivolte da sostenitori locali al fratello del calciatore della società reclamante, LA BELLA ANTONELLO, il quale reagiva scavalvando la rete di recinzione, creando così un parapiglia che si verificava all’esterno, cioè dinanzi alle tribune, a cui hanno partecipato circa dieci persone. Precisa la ricorrente che l’arbitro, data la distanza (si trovava tra i 10 e 20 metri) non poteva essere in grado di verificare il labiale delle frasi solamente dei tre calciatori dell’ATLETICO FUMONE, in quanto questi si trovavano insieme, come riferito dall’arbitro stesso, ad altri calciatori di entrambe le Società. Pone in evidenza l’ATLETICO FUMONE che i calciatori e dirigenti si sono adoperati per ristabilire immediatamente la calma sul terreno di giuoco, tanto è vero che non c’è stato alcun bisogno di far intervenire le Forze dell’Ordine. Si chiede la Società come mai l’arbitro, con il clima che si era rasserenato, non abbia provveduto a notificare i provvedimenti di espulsione a carico dei responsabili. Per tutti questi motivi chiede l’ATLETICO FUMONE quanto meno la ripetizione dell’incontro. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, in virtù delle dettagliate indicazioni fornite dalla reclamante, ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro, per chiarire ed avere una visione completa degli accadimenti che hanno determinato la conclusione anticipata dell’incontro. Il direttore di gara ha subito ammesso di aver riconosciuto, senza ombra di dubbio, i tre calciatori dell’ATLETICO FUMONE come i responsabili di quanto già riportato sul referto originario, spiegandone anche i motivi di tale riconoscimento. Si trovavano di spalle rispetto a lui che riusciva ad individuarli vedendo il numero della maglie che indossavano e, anche se da una certa distanza, udiva le frasi oltraggiose e minacciose che rivolgevano al pubblico locale. Precisa l’arbitro che se avesse adottato i provvedimenti disciplinari nei loro confronti, la squadra dell’ATLETICO FUMONE si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiori al minimo regolamentare, tenuto conto che in precedenza altri due calciatori erano stati spulsi e vista la situazione di pericolosità creatasi in campo, decideva di soprassedere a notificare i provvedimenti e fischiava la fine anticipata dell’incontro. Questo Organo Giudicante, dinanzi a simili precise indicazioni fornite dall’arbitro, e considerato che trattasi di fatti che investono decisioni disciplinari adottate in campo dal direttore di gara che, in base all’art. 29 comma 3 del C.G.S., sono di sua esclusiva competenza, non può ritenere nemmeno parzialmente assumibili le doglianze avanzate con il presente ricorso dall’ATLETICO FUMONE. E’ invece accoglibile la richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda che può essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara. Di ridurre l’ammenda da € 150,00 a € 100,00. La tassa reclamo si restituisce.
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