COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRENOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLOGNA ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 20.3.2008 (Gara: TORRENOVA – CECCHINA ALPA del 16.3.2008 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRENOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLOGNA ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 20.3.2008 (Gara: TORRENOVA – CECCHINA ALPA del 16.3.2008 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che per quanto attiene alla squalifica del calciatore BOLOGNA ALESSANDRO le deduzioni della ricorrente Società in ordine alla eccessiva entità del relativo provvedimento di espulsione appaiono assumibili e meritevoli di accoglimento; considerato che il BOLOGNA, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva espressione irriguardosa all’arbitro e successivamente all’indirizzo degli avversari e che, pertanto, alla luce di quanto sopra la sanzione, a parere di questo Organo Giudicante, possa essere lievemente ridimensionata e riportata entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso riducendo la squalifica del calciatore BOLOGNA ALESSANDRO da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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