COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 6/3/08 ( Gara: Colonna – Torbellamonaca dell’ 1/3/08 – Campionato di JUN. PROV. RM ) RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 6/3/08 ( Gara: Colonna – Torbellamonaca dell’ 1/3/08 – Campionato di JUN. PROV. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 6/3/08 ( Gara: Colonna - Torbellamonaca dell' 1/3/08 - Campionato di JUN. PROV. RM ) RECLAMO DELLA SOCIETA' TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 6/3/08 ( Gara: Colonna - Torbellamonaca dell' 1/3/08 - Campionato di JUN. PROV. RM ) La Commissione Disciplinare; visti i reclami in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società Colonna; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: Disposta la riunione, per connessione, dei due reclami, in quanto proposti avverso la stesso provvedimento, deve dichiararsi, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso della Soc. TORBELLAMONACA, non avendo quest'ultima inviato, contestualmente, copia del ricorso alla controparte, come stabilito dall'art. 33 comma 5 del C.G.S.. Per quanto concerne il reclamo della Soc. COLONNA, la ricorrente contesta che l'incontro sia stato sospeso per rissa e sostiene invece che la gara sia terminata regolarmente, come avrebbe dichiarato, del resto, lo stesso Arbitro ai Dirigenti del Torbellamonaca, dopo il suo rientro negli spogliatoi. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che alla fine del secondo tempo aveva concesso quattro minuti di recupero, ma dopo un minuto era scoppiata in campo una rissa generale tra i giocatori delle due squadre, alla quale avevano partecipato anche i Dirigenti, sicché, non sussistendo più le condizioni per proseguire la gara, e temendo altresì per la sua incolumità, egli aveva deciso di porre termine anticipatamente alla stessa, sebbene mancassero ancora tre minuti di recupero. Il Direttore di gara ha quindi escluso che l'incontro sia terminato regolarmente. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato, come si evince del resto dallo stesso referto arbitrale, che l'incontro è stato sospeso anticipatamente, a causa della rissa generale scoppiata in campo; deve pertanto considerarsi del tutto giustificato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. TORBELLAMONACA di respingere il reclamo proposto dalla Soc. COLONNA Le tasse di reclamo vanno incamerate.
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