COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI ALESSIO ADOTTATO DALGIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DEL 13/3/07 ( Gara: Tufello – Pol. Tirreno dell’ 8/3/08 – Campionato Jun. Prov. Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI ALESSIO ADOTTATO DALGIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DEL 13/3/07 ( Gara: Tufello - Pol. Tirreno dell' 8/3/08 - Campionato Jun. Prov. Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: La reclamante ha invocato una riduzione della sanzione, deducendo che, con il suo gesto, di reazione istintiva, il giocatore Bruni, volesse soltanto richiamare l'attenzione dell'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito, che, dopo avergli mostrato il cartellino rosso, a seguito di un calcio inferto ad un avversario, il giocatore Bruni Alessio si era allontanato, dirigendosi verso l'uscita del campo. Successivamente, mentre egli annotava sul taccuino l'espulsione, aveva sentito un violento colpo alla nuca, come di un schiaffo; voltatosi, aveva visto, quasi “ addosso ” a lui, il medesimo Bruni, che gli rivolgeva insulti ed offese, come aveva già fatto, in precedenza, al momento dell'espulsione. L'Arbitro ha inoltre confermato che il colpo alla nuca gli aveva causato leggero dolore. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, risulta quindi comprovata la natura violenta del gesto compiuto dal giocatore; gesto volontario ed ancor più riprovevole in quanto compiuto dopo che il giocatore si era già allontanato, a seguito dell'espulsione, sicché lo stesso, per colpire l'Arbitro è dovuto addirittura ritornare sui suoi passi. Ribadita la gravità di tale comportamento, deve quindi considerazioni del tutto adeguata, ed anzi appena congrua, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore BRUNI ALESSIO fino al 31 dicembre 2010. La tassa di reclamo va incamerata.
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