COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO TIVOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2008 A CARICO DEL CALCIATORE PULICANI DIEGO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 6/3/08 ( Gara: Pro Tivoli – Junior 1985 del 2/3/08 – Campionato II° CAT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132 del 10/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' PRO TIVOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2008 A CARICO DEL CALCIATORE PULICANI DIEGO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 6/3/08 ( Gara: Pro Tivoli – Junior 1985 del 2/3/08 - Campionato II° CAT ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che il pallone calciato dal Pulicani avrebbe colpito l'Arbitro, in maniera del tutto involontaria, dal momento che l'intenzione del giocatore era soltanto quella di allontanare il pallone stesso. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 13° s.t., mentre controllava la posizione del pallone, a seguito di un calcio di punizione fischiato a sfavore della Pro Tivoli, il giocatore Pulicani Diego, che si trovava ad una distanza di circa tre metri, aveva raccolto con le mani un secondo pallone che era entrato in campo, e lo aveva calciato “ verso ” di lui, colpendolo al petto. Il Direttore di gara ha precisato che, nell'occasione, il giocatore non gli aveva rivolto alcun insulto e che “ in coscienza ” non era in grado di poter affermare che il gesto fosse diretto intenzionalmente contro la sua persona, anche se, per la verità, dopo averlo attinto con il pallone, il giocatore non gli aveva chiesto scusa. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, non può dunque affermarsi con certezza che il giocatore abbia calciato il pallone, con il chiaro intento di colpire l'Arbitro. Pur censurando tale gesto, che comunque ha messo in pericolo l'incolumità dell'Arbitro, dovrà quindi rivisitarsi la sanzione, onde rapportare la stessa alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PULICANI DIEGO dal 30 settembre 2008 al 31 maggio 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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