COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FORTUNA MARCO (TESS. AQUINO) PARTECIPANTE ALLA GARA CEPRANO – AQUINO DEL 16.3.2008 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FORTUNA MARCO (TESS. AQUINO) PARTECIPANTE ALLA GARA CEPRANO - AQUINO DEL 16.3.2008 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore FORTUNA MARCO, (all’epoca dei fatti tesserato con la Società SAMPIETRESE) in quanto in posizione di squalifica a seguito della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 26 del 18.10.2007, e mai scontata, in quanto la partita successiva SAMPIETRESE – SANTELIANA non è stata disputata come da delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Molise n. 29 del 25.10.2007; visto che lo stesso calciatore FORTUNA MARCO in data 27.10.2007 è stato trasferito presso la Società AQUINO e che quindi avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla gara AQUINO – FOLGORE AMASENO del 28.10.2007, Campionato I Categoria; rilevato che invece il suddetto veniva impiegato nella gara già citata e non utilizzato nella gara del 4.11.2007 CECCANO – AQUINO, Campionato di I Categoria, esaurendo la pendenza a suo carico; considerato infine che la partecipazione del calciatore FORTUNA MARCO alla gara di cui al presente reclamo è da ritenersi regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo CEPRANO – AQUINO 0 – 1 Di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale, per le determinazioni di competenza in merito alla partecipazione del calciatore FORTUNA MARCO alla gara AQUINO – FOLGORE AMASENO del 28.10.2007, in corso di squalifica. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it