COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale con lettera del 15.1.2008, letta la relazione dell’Ufficio Indagini e la documentazione con la stessa inviata, ha osservato quanto segue: gli accertamenti riguardano irregolarità riscontrate nei documenti dei calciatori della società R.C. GARBATELLA, in occasione della partita R.C. GARBATELLA – A.S.D. GARBATELLA del 24.3.2007 valevole per il Campionato Juniores Provinciale di Roma; ritenuto che l’attività di indagine ha consentito di accertare che il calciatore Verde Alessio, sotto il nome di Pantile Igor - indicato nella distinta dei calciatori della R.C. Garbatella presentata all’arbitro – ha partecipato, benchè squalificato per quel turno di gara, alla gara in esame; considerato che nella indebita partecipazione alla gara del sig. Verde Alessio appare ravvisabile una condotta che, in quanto lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ha integrato la violazione dell’art.1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti; rilevato, altresì, che dal confronto tra la distinta di gara de qua e le liste di censimento dei tesserati della società R.C. Garbatella è risultato che, all’epoca dei fatti, i giocatori Limentani Daniel e Mancuso Lorenzo non erano tesserati per detta società, né per alcuna società; che, in particolare, il Limentani risulta essere stato tesserato sino al 1 luglio 2006 (quando è stato svincolato) per la società Pian Due Torri ed, allo stato, non è tesserato per alcuna società, mentre il Mancuso (nato il 12 novembre 1988) non risulta essere mai stato inserito nel registro dei tesseramenti della FIGC; che la distinta, relativa alla gara in esame, è stata sottoscritta dal sig. Porcelli Daniele, dirigente della società R.C. Garbatella, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, che il suindicato dirigente, in funzione di accompagnatore ufficiale della squadra, con la sottoscrizione della distinta ha dichiarato che i giocatori Limentani e Mancuso erano regolarmente tesserati per la R.C. Garbatella e partecipavano alla suindicata partita sotto la responsabilità della società stessa; considerato che nella indebita utilizzazione di calciatori non tesserati e nella fraudolenta redazione della distinta di gara, appare ravvisabile una condotta che, in quanto lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, ha integrato la violazione dell’art.1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, in relazione all’art.34 del Regolamento della L.N.D.; considerato, altresì, che il giocatore Limentani ha dichiarato innanzi al rappresentante dell’allora Ufficio Indagini di essere un giocatore della società R.C. Garbatella e che tale attestazione è stata confermata dal sig. Caprioli Valter, allenatore della società stessa, che, in mancanza di documentazione del calciatore, ne ha confermato le generalità ed il tesseramento; considerato che tale condotta del Caprioli risulta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; rilevato, altresì, da quanto emerge dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, che tutti i calciatori della R.C. Garbatella indicati nella distinta della gara in questione, benché ritualmente convocati, non si sono presentati al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltati in ordine al procedimento di cui sopra; ritenuto che detto comportamento integra gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile ai signori Fiori Daniele, Colasanti Simone, Mochi Fabrizio, Leonardi Andrea, Macchioni Luca, Pantile Igor, Giancarlo Daniele, Principi Emanuele, D’Angela Fabrizio e della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla società R.C. Garbatella; Visto l’articolo 32, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva; Visto l’art. 41, comma 1, C.G.S., HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. Verde Alessio, all’epoca dei fatti tesserato per la R.C. Garbatella, 2) il sig. Porcelli Daniele, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente della R.C. Garbatella, 3) i sigg.ri Fiori Daniele, Colasanti Simone ( attualmente tesserato ASD Tormarancio P. Colombo), Mochi Fabrizio, Leonardi Andrea (attualmente tesserato R.C. Garbatella) , Macchioni Luca, Pantile Igor, Mancuso Lorenzo, Giancarlo Daniele, Principi Emanuele, D’Angela Fabrizio, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la R.C. Garbatella, 4) il sig. Caprioli Valter, all’epoca dei fatti allenatore della R.C. Garbatella 5) il sig. Mantini Vincenzo, Presidente della società R.C. Garbatella 6) la società R.C. Garbatella, per rispondere: 1) il sig. Verde Alessio della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione alla sopradescritta condotta concernente la sua partecipazione alla gara R.C. Garbatella – A.S.D. Garbatella del 24 marzo 2007 del Campionato Provinciale Juniores Roma –girone “B”, benchè fosse squalfiicato per quel turno di gioco; 2) il sig. Porcelli Daniele della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt.6, comma 1 e 13 dello statuto Federale previgente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale in materia di tesseramento (art. 34 Regolamento L.N.D.) in ordine alle sopradescritte condotte concernente: a) la indebita sovrapposizione della foto del calciatore Verde Alessio sopra la foto del documento del calciatore Pantile Igor, e la conseguente redazione e sottoscrizione, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale, della distinta dei giocatori della R.C. Garbatella, in modo fraudolento tale da consentire l’indebito utilizzo del calciatore Verde Alessio, in realtà squalificato, in occasione della gara R.C. Garbatella – A.S.D. Garbatella del 24 marzo 2007; b) l’aver sottoscritto, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale, la distinta della gara indicata nella parte motiva, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Daniel Limentani e Lorenzo Mancuso e non ne avessero titolo, come descritto nella parte motiva; 3) i sigg.ri Fiori Daniele, Colasanti Simone ( attualmente tesserato ASD Tormarancio P. Colombo), Mochi Fabrizio, Leonardi Andrea (attualmente tesserato R.C. Garbatella), Macchioni Luca, Pantile Igor, Giancarlo Daniele, Principi Emanuele, D’Angela Fabrizio, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, perchè, benché ritualmente convocati, non si sono presentati al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltati in ordine al procedimento di cui sopra; 4) il sig. Caprioli Valter, della violazione dell’art.1, comma1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato all’Ufficio Indagini circostanze non veritiere, 5) il sig. Mantini Vincenzo della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.6, comma 1 e 13 dello statuto Federale previgente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale in materia di tesseramento, per aver consentito che calciatori non tesserati fossero impiegati dalla propria società in occasione di una gara di campionato 6) la società R.C. Garbatella a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, per quanto ascritto nei capi che precedono ai propri tesserati e dirigenti. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 19 marzo 2008 alle ore 17.00. Per la Procura Federale è presente il Dott. ROBERTO BENEDETTI. Per il deferiti è presente solamente il Sig. MANTINI VINCENZO, Presidente della Società ROMA CLUB GARBATELLA, assistito dall’Avv. EDUARDO CHIACCHIO. Per gli altri deferiti nessuno è comparso né hanno fatto pervenire controdeduzioni. La Procura, esaminate le controdeduzioni avanzate dal MANTINI, nei termini, sottolinea che quanto riportato dal MANTINI stesso è “de relato” in quanto non presente ai fatti, evidenziando altresì le contraddizioni tra le dichiarazioni del calciatore VERDE e quanto asserito dal Sig. MANTINI. A questo punto la Procura Federale conclude con la richiesta di: squalifica per 3 gare al calciatore VERDE ALESSIO; inibizione per mesi 4 al Dirigente Accompagnatore PORCELLI DANIELE; per i calciatori FIORI DANIELE, COLASANTI SIMONE, MOCHI FABRIZIO, LEOPARDI ANDREA, MACCHIONI LUCA, PANTILE IGOR, MANCUSO LORENZO, GIANCARLO DANIELE, PRINCIPI EMANUELE e D’ANGELA FABRIZIO l’ammenda di € 250,00 con diffida per ciascun calciatore; per l’allenatore WALTER CAPRIOLI l’ammenda di € 500,00 con diffida; per il Presidente della Società MANTINI VINCENZO l’inibizione per mesi 6; per la Società R.C. GARBATELLA 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 e l’ammenda di € 1.000. L’Avv. CHIACCHIO, legale del Presidente MANTINI, prende la parola e nel riportarsi alle controdeduzioni presentate, ribadisce che il Sig. MANTINI ha fornito massima partecipazione alle indagini precisando che al MANTINI è stato addebitato un mancato controllo e non il fatto, da addebitarsi al dirigente accompagnatore, così come emerso proprio dalla collaborazione del Sig. MANTINI al quale vanno riconosciute tutte le attenuanti esimenti. Richiede per lo stesso solo un provvedimento di ammonizione con diffida, in relazione altresì alle richieste della Procura per i deferiti non presenti. Per quanto riguarda la Società, il legale del MANTINI, l’Avv. CHIACCHIO ribadisce la richiesta del “ne bis in idem” in quanto la Società già è stata sanzionata con ammenda e punizione sportiva della perdita della gara. Eccepisce altresì che la sanzione di penalizzazione di 1 punto in classifica non può essere applicata a squadra partecipante a campionati diversi rispetto a quello in cui si è verificata la violazione. Ribadisce ancora che la Società non è mai stata deferita, esibisce altresì la lista di svincolo della Società relativamente alla stagione sportiva 2006/2007 dalla quale si evince che i calciatori sono stati tutti svincolati. La Commissione prende atto della produzione documentale. Il Procuratore Federale ribadisce che non ci si trova in ipotesi di “ne bis in idem” in quanto si richiede di sanzionare profili di responsabilità diversi da quelli esaminati dal Giudice Sportivo e sono altresì emerse ulteriori posizioni irregolari rispetto a quelle accertate dallo stesso giudice. L’Avv. CHIACCHIO ribadisce ancora l’assoluta mancanza di responsabilità da parte del suo rappresentato, nella mancata presentazione dei calciatori innanzi all’Organo Inquirente, in quanto il Presidente ha fatto tutto quanto umanamente possibile per invitare tali calciatori a rispondere alla convocazione, non disponendo peraltro di alcun concreto potere coercitivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi in Camera di Consiglio, ha preliminarmente ritenuto non valide le richieste avanzate dalla Procura Federale di comminare ammende ai dirigenti e calciatori della Società R.C. GARBATELLA, in quanto, trattandosi di calciatori partecipanti a Campionati Giovanili, gli stessi non percepiscono, a qualsiasi titolo, alcun emolumento. E’ dell’avviso pertanto di tramutare le stesse richieste di ammende in provvedimenti disciplinari, con sanzioni di squalifiche a carico dei responsabili. Ritiene altresì che il concetto più volte espresso dell’Avv. CHIACCHIO della applicabilità, nel caso di specie, del “ne bis in idem” non è condiviso da questa Commissione Disciplinare territoriale, in quanto non esiste nel regolamento di disciplina sportiva alcuna norma, sotto il profilo della legittimità, che vieti un aggravamento di una sanzione già adottato da altro Organo di Giustizia Sportiva. Esaminata poi attentamente la documentazione acquisita e le risultanze istruttorie, particolarmente per la posizione del Sig. MANTINI VINCENZO, ritiene questo Organo Giudicante che alcune considerazioni esposte dal legale del Presidente della Società R.C. GARBATELLA siano condivisibili. E’ indivisibile che la condotta del MANTINI è stata determinante ai fini di una corretta indagine che ha portato ad una verità incontestabile dei fatti accaduti, per cui non si ravvisano alcun tipo di responsabilità personale nei suoi confronti bensì quella oggettiva di cui dovrà rispondere la Società per la quale si configura applicabile l’art. 18 comma 1 lett. g) del C.G.S. Appare poi a questa Commissione Disciplinare Territoriale che le sanzioni proposte dalla Procura Federale debbano essere graduate secondo le effettive responsabilità di ciascun deferito, in modo particolare nei confronti del Dirigente PORCELLI e dell’allenatore CAPRIOLI che sono i veri artefici dell’illecito commesso in occasione dell’incontro oggetto del caso in esame e le cui sanzioni non possono che essere quelle stabilite dall’art. 10 comma 9 del C.G.S. Le stesse sanzioni sono previste nei casi in cui alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome (come nel caso di VERDE ALESSIO). Nei confronti del calciatore PANTILE IGOR si ravvisano altresì estremi per una condotta lesiva dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver consentito l’indebita sovrapposizione sul proprio documento della foto del calciatore VERDE ALESSIO, facendolo in tal modo partecipare illegittimamente alla gara. Premesso tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di inibire per 2 anni il dirigente PORCELLI DANIELE (art. 10 comma 9 C.G.S.); di inibire per 2 anni l’allenatore CAPRIOLI WALTER (art. 10 comma 9 C.G.S.); di squalificare per 2 anni il calciatore VERDE ALESSIO; di squalificare il calciatore PANTILE IGOR fino al 31.12.2008; di squalificare per 2 gare i calciatori COLASANTI SIMONE (tesserato A.S.D. TORMARANCIO P. COLOMBO), LEONARDI ANDREA (tesserato R.C. GARBATELLA), FIORI DANIELE, MOCHI FABRIZIO, MACCHIONI LUCA, GIANCARLO DANIELE, PRINCIPI EMANUELE, MANCUSO LORENZO e D’ANGELA FABRIZIO; di infliggere un punto di penalizzazione in classifica, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. g) del C.G.S. alla Società R.C. GARBATELLA da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza della 1^ squadra; di comminare alla Società R.C. GARBATELLA l’ammenda di € 500,00; di ammonire con diffida il Sig. MANTINI VINCENZO. Per quanto riguarda la posizione del calcaitore LIMENTANI DANIEL, si rimettono gli atti alla Procura Federale, in quanto non risulta essere stato deferito, pur avendo partecipato lo stesso alla gara di cui trattasi, non in regola con il tesseramento con la Società R.C. GARBATELLA.
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