COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ZANGANELLA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOC. CAPRANICASUTRI, ONOFRI NAZZARENO, SEGRETARIO DELLA SOC. CAPRANICASUTRI, RICCI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOC. FABRICA CARBOGNANO, TODINI ERMANNO, SEGRETARIO DELLA SOC. FABRICA CARBOGNANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DELLE SOCIETA’ CAPRANICASUTRI E FABRICA CARBOGNANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ZANGANELLA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOC. CAPRANICASUTRI, ONOFRI NAZZARENO, SEGRETARIO DELLA SOC. CAPRANICASUTRI, RICCI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOC. FABRICA CARBOGNANO, TODINI ERMANNO, SEGRETARIO DELLA SOC. FABRICA CARBOGNANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE' DELLE SOCIETA' CAPRANICASUTRI E FABRICA CARBOGNANO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale, con lettera del 4 marzo 2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio i Sigg.ri Zanganella Antonio e Onofri Nazzareno, rispettivamente Presidente e Segretario della Soc. Capranicasutri e i Sigg.ri Ricci Antonio e Todini Ermanno, rispettivamente Presidente e Segretario della Soc. Fabrica Carbognano, per violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché le Società Capranicasutri e Fabrica Carbognano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate ai propri dirigenti e tesserati; deferimento scaturito a seguito della disputa di una gara amichevole, effettuata tra le due Società, senza che fosse stata richiesta l'autorizzazione al Comitato Regionale Lazio, come stabilito dall'art. 30 del Regolamento L.N.D. L'atto di deferimento veniva ritualmente notificato agli interessati ed il Presidente di questa Commissione fissava la data del 10 aprile 2008 per la discussione dello stesso, comunicando alle parti che avevano la facoltà di presentare deduzioni a difesa, nonché di essere ascoltate. La Soc. Fabrica Carbognano faceva pervenire deduzioni e difesa. Alla riunione del 10/4/08 comparivano i Sigg.ri Antonio Zanganella, Nazzareno Onofri e Ermanno Todini. Il Sig. Zanganella dichiarava che tra le due Società non era stata organizzata una vera e propria gara amichevole, ma soltanto un incontro, allo scopo di visionare alcuni giovani calciatori, prima dell'inizio dei campionati; prova ne sia che i giocatori delle due squadre erano mischiati tra loro, non indossavano le maglie sociali, né erano in numero regolare per disputare un vera partita, che infatti era stata arbitrata dall'Allenatore di una delle squadre giovanili, il quale aveva dovuto poi sospendere l'incontro per l'eccessiva animosità verbale dei giocatori. Il Sig. Zanganella ha precisato, infine, che alcun problema sarebbe sorto in merito, se il giornale Nuovo Viterbo, pubblicando un articolo del tutto “ fantasioso ”, di cui era stata infatti ottenuta la rettifica, e nel quale si parlava di un “ Arbitro aggredito dai giocatori: gara sospesa”, non avesse portato all'attenzione del pubblico detto evento. Il Sig. Todini confermava tali circostanze e, riportandosi integralmente alla memoria difensiva, ribadiva che non si era trattato di una gara amichevole, bensì di una semplice “ sgambatura ”, tanto è vero che non erano state compilate le liste dei giocatori, e l'incontro non era stato arbitrato da un Arbitro federale. La Procura insisteva nell'atto di deferimento, chiedendo per Zanganella Antonio un mese di inibizione, per Onofri Nazzareno quindici giorni di inibizione, per la Soc. Capranicasutri € 500,00 di ammenda, per Ricci Antonio un mese di inibizione, per Todini Ermanno quindici giorni di inibizione, per la Soc. Fabrica Carbognano € 500,00 di ammenda. Pur accettando le giustificazioni addotte dai deferiti, per quanto concerne la loro buona fede, in ordine alla non consapevole violazione dell'art. 30 del Regolamento L.N.D. in quanto, per i motivi illustrati, gli interessati non ritenevano che si fosse in presenza di una vera e propria gara amichevole, questa Commissione deve tuttavia rilevare che l'incontro di cui si discute è stato, in ogni caso, organizzato a seguito di un accordo intercorso tra le due società, sicché sebbene la partita si sia svolta in maniera informale, senza liste dei giocatori e senza Arbitro federale, si è pur sempre trattato di un evento sportivo tra tesserati, organizzato dalle rispettive Società, e come tale sicuramente soggetto alla regolamentazione prevista dal succitato art. 30; norma che, come noto, è stata dettata proprio a tutela di un corretto e disciplinato svolgimento di ogni manifestazione sportiva, svolta anche al di fuori delle competizioni agonistiche ufficiali. Alla luce delle suindicate considerazioni DELIBERA di comminare ai Sigg.ri Zanganella Antonio e Ricci Antonio l'ammonizione con diffida, ai Sigg.ri Onofri Nazzareno e Todini Ermanno l’inibizione di giorni 15, alle Società Capranicasutri e Fabrica Carbognano l'ammenda di € 500,00.
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