COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI DELLE SOCIETA’ ESPERIA E VALLEMAIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 66 DEL 10.4.2008 (Gara: VALLEMAIO – ESPERIA del 6.4.2008 – Campionato di III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMI DELLE SOCIETA’ ESPERIA E VALLEMAIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 66 DEL 10.4.2008
(Gara: VALLEMAIO – ESPERIA del 6.4.2008 – Campionato di III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato preliminarmente che i due reclami vanno riuniti per connessione oggettiva;
considerato che le reclamanti con analoghe motivazioni contestano la decisione impugnate in quanto, a loro dire, non si erano verificati sul campo episodi di violenza tra calciatori tali da giustificare la sospensione della gara per le espulsioni che andavano adottate nei confronti di cinque calciatori per ciascuna squadra;
rilevato che il referto arbitrale, assolutamente circostanziato, descrive invece una situazione di rissa generalizzata tra tutti i calciatori, tra i quali l’arbitro individuava con sicurezza cinque calciatori per ciascuna squadra;
considerato che, al di là delle modalità adottate dal Direttore di gara per giustificare la sospensione, la gara doveva essere sospesa per carenza del numero minimo di calciatori per entrambe le Società;
DELIBERA
Di respingere i reclami confermando la decisione impugnata.
Sulle spese si è già deliberato con decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 17.4.2008.
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