COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE QUAGLIERI STEFANO, FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE RODI SIMONE, FINO AL 30.11.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI CICCO ANTONELLO, NONCHE’ DELLA PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 64 DEL 3.4.2008 E N. 66 DEL 10.4.2008 (Gara: SANT’ELIA – S. AMBROGIO del 30.3.2008 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI DELLA SOCIETA’ SANT’ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE QUAGLIERI STEFANO, FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE RODI SIMONE, FINO AL 30.11.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI CICCO ANTONELLO, NONCHE’ DELLA PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 64 DEL 3.4.2008 E N. 66 DEL 10.4.2008 (Gara: SANT’ELIA – S. AMBROGIO del 30.3.2008 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visti i reclami in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che i due reclami vanno riuniti per connessione oggettiva; considerato che la reclamante contesta le decisioni impugnate, considerate eccessive rispetto agli occorsi, ed escludendo qualsiasi atto di violenza nei confronti del direttore; rilevato che l’arbitro ha integralmente confermato quanto già scritto nel referto; ritenuto che la decisione di sospendere la gara appare ampiamente giustificata e le sanzioni disciplinari possono solo essere lievemente ridimensionate in rapporto agli effettivi addebiti; DELIBERA Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0, di ridurre l’ammenda a carico della Società da € 300,00 a € 200,00. Di ridurre la squalifica a carico del calciatore QUAGLIERI STEFANO dal 30.5.2012 al 30.9.2011, del calciatore RODI SIMONE dal 31.1.2009 al 30.11.2008 e del calciatore DI CICCO ANTONELLO dal 30.11.2008 al 30.9.2008. Le tasse reclamo vanno restituite.
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