COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARICCIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POSSENTI MARCO E DELL’AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 148 DEL DEL 3.4.2008 (Gara: COMUNALE ARICCIA – VERMICINO del 29.3.2008 – Campionato Allievi Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARICCIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POSSENTI MARCO E DELL’AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 148 DEL DEL 3.4.2008
(Gara: COMUNALE ARICCIA – VERMICINO del 29.3.2008 – Campionato Allievi Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto riportato nel reclamo, pone in evidenza che lo sputo che ha colpito l’arbitro ad un piede indirizzatogli dal proprio calciatore POSSENTI MARCO non era intenzionale. Tanto è che se lo avesse voluto raggiungere, non lo avrebbe certamente indirizzato verso i piedi e che pertanto, fortuitamente, veniva colpito l’arbitro.
Per tale motivo chiede una sensibile riduzione della squalifica inflitta al proprio atleta POSSENTI MARCO.
In effetti questa Commissione Disciplinare territoriale, dopo una attenta lettura degli atti, si è resa conto che può interpretarsi l’episodio in questione così come ben evidenziato dalla reclamante.
Osserva pertanto che le argomentazioni poste in essere dalla Società ARICCIA possono essere prese parzialmente in considerazione, considerando il gesto del calciatore come gravemente irriguardoso, tenuto successivamente all’espulsione notificatagli dall’arbitro per avergli rivolto offese e minacce.
Non ci sono invece margini di accoglimento di richiesta di riduzione dell’ammenda, ritenendo la stessa congrua rispetto al comportamento minaccioso tenuto a fine gara da tesserati non identificati.
Detto ciò, questo Organo Giudicante
DELIBERA
di ridurre la squalifica del calcaitore POSSENTI MARCO fino al 10.6.2008.
Di confermare l’ammenda di € 75,00 a carico della Società COMUNALE ARICCIA .
La tassa reclamo si restituisce.
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