COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO ITALIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE NATALE MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 10.4.2008 (GARA: CENTRO ITALIA – MACCARESE del 6.4.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO ITALIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE NATALE MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 10.4.2008 (GARA: CENTRO ITALIA – MACCARESE del 6.4.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che la reclamante, seppur censurando il comportamento del proprio allenatore NATALE MASSIMILIANO, pone in evidenza che nell’episodio oggetto del presente ricorso, l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica, non avvertendo alcun tipo di dolore. Dagli atti ufficiali risulta che l’allenatore della Società CENTRO ITALIA si avvicinava all’arbitro insultandolo più volte, spingendolo, senza conseguenze. Dalle carte in possesso, questa Commissione Disciplinare territoriale, si è resa conto che in effetti non si è verificata una vera e propria aggressione fisica nei confronti dell’arbitro, ma che nella concitazione del momento gli si avvicinava per manifestare il proprio dissenso spingendolo lievemente. Da quanto sopra si può sostenere che le argomentazioni evidenziate dalla Società CENTRO ITALIA con il ricorso di cui trattasi, possono essere considerate asusmibili e che pertanto la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità e rappresentata secondo gli usuali parametri adottati da questo Organo di Giustizia Sportiva. Conseguentemente DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo la squalifica dell’allenatore NATALE MASSIMILIANO fino al 2.5.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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