COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMITELLI MARCO E FINO AL 10.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE IACOMONI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 74 DEL 17.4.2008 (Gara: SANTAMARINELLESE – ORIOLO del 13.4.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMITELLI MARCO E FINO AL 10.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE IACOMONI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 74 DEL 17.4.2008 (Gara: SANTAMARINELLESE – ORIOLO del 13.4.2008 – Campionato III Categoria Viterbo) La società SANTAMARINELLESE proponeva ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava una squalifica per 5 gare nei confronti del suo calciatore ROMITELLI MARCO. La Società pur ammettendo nel ricorso le ingiurie e le minacce del POMITELLI nei confronti del direttore di gara, faceva presente che lo stesso comportamento non è mai sfociato in episodi di violenza nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare ritenute parzialmente assumibili le motivazioni contenute nel ricorso della ricorrente, in quanto effettivamente il comportamento del calciatore ROMITELLI, seppur ampiamente censurabile, non è mai sfociato in comportamenti violenti ma si è concretizzato in atteggiamenti ingiuriosi e minacciosi, ritiene eccessivamente onerosa la sanzione intimata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore ROMITELLI MARCO. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso della Società SANTAMARINELLESE e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore ROMITELLI MARCO da 5 a 3 gare effettive. La Commissione s riserva la decisione della squalifica comminata al calciatore IACOMONI LUCA in attesa di approfondire l’indagine nella fattispecie descritta dal direttore di gara. La tassa reclamo va restituita.
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