COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 A CARICO DEL CALCIATORE D’AMBROGI MANOLO E L’AMMENDA DI € 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 129 DEL 3.4.2008 (Gara: TOR SAPIENZA – FONDI del 30.3.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 A CARICO DEL CALCIATORE D’AMBROGI MANOLO E L’AMMENDA DI € 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 129 DEL 3.4.2008 (Gara: TOR SAPIENZA – FONDI del 30.3.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Societ à interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante ha dedotto l’ingiustizia della decisione impugnata assumendo che il calciatore D’AMBROGI non avrebbe attinto il direttore di gara con atti violenti e si sarebbe limitata ad una accesa protesta e che gli autori dei gesti intemperanti provenienti dalle tribune sarebbero stati commessi dai sostenitori ospiti e considerato che l’arbitro, in sede di supplemento, ha integralmente confermato tutti i gesti attribuiti al calcaitore D’AMBROGI anche se ha aggiunto che l’atteggiamento complessivo del calciatore è stato più minaccioso che violento; rilevato che l’arbitro ha confermato di non intuire dubbi sull’appartenenza alla tifoseria locale degli spettatori che hanno messo in atto i comportamenti intemperanti, adeguatamente, sanzionati dai Giudici; considerato che la sanzione adottato nei confronti del calciatore D’AMBROGI può solo essere lievemente ridimensionata in ragione dell’effettiva compotamento e dell’assenza di conseguenze fisiche per l’arbitro; DELIBERA Di confermare l’ammenda a carico della Società; di rudurre la squalifica del calcaitore D’AMBROGI MANOLO (Tor Sapienza) dal 31.10.2009 al 31.3.2009. La tassa reclamo va restituita.
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