COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROVIANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NDOJA ERION (TESS. REBIBBIA) PARTECIPANTE ALLA GARA REBIBBIA – ROVIANO DEL 26.4.2008 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROVIANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NDOJA ERION (TESS. REBIBBIA) PARTECIPANTE ALLA GARA REBIBBIA – ROVIANO DEL 26.4.2008 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore NDOJA ERION(REBIBBIA) in quanto, a suo dire, squalificato per 1 gara con il C.U. n. 163 DEL 24.4.2008, non aveva ancora scontato la squalifica;
considerato che l’assunto della reclamante è pienamente confermato dagli atti ufficiali e la posizione del calciatore va considerata irregolare;
DELIBERA
Di comminare alla Società AA.CC. N.C. REBIBBIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. PIACENTE MASSIMO fino al 14.5.2008;
di squalificare il calciatore NDOJA ERION per 1 ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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