COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI MATTIA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL DEL 17.4.2008 (Gara: TANAS CASALOTTI – TOR DE CENCI del 13.4.2008 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI MATTIA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL DEL 17.4.2008 (Gara: TANAS CASALOTTI – TOR DE CENCI del 13.4.2008 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società TANAS CASALOTTI, nel confermare quanto riportato nel ricorso già presentato, ribadisce che il calciatore BIANCHI MATTEO non ha assolutamente toccato l’arbitro, ma si è limitato solo a protestare. Per quanto riguarda l’entità dell’ammenda, chiede la Società TANAS CASALOTTI una revisione della stessa, adducendo a motivo che nella zona degli spogliatoi si trovavano numerose persone interessate al pre partita della gara successiva del campionato di Promozione e che non è stato possibile verificare, per tale motivo, il comportamento di alcuni sostenitori presenti nelle vicinanza degli spogliatoi. In effetti, da un attenta lettura degli atti, si può configurare il comportamento del BIANCHI come un atteggiamento di protesta espressa in maniera veemente senza alcun contrasto di particolare violenza e che, pertanto, a parere di questa Commissione, la sanzione può essere rivisitata alla luce delle effettive responsabilità del calciatore di cui trattasi, il quale spingeva con il proprio petto quello dell’arbitro. Detto ciò DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla Società TANAS CASALOTTI riducendo la squalifica del calciatore BIANCHI MARIO al 31.10.2008 e l’ammenda da € 100,00. La tassa reclamo si restituisce.
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