COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE FRATEIACCI ANTONIO E DELL’AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 24.4.2008 (GARA: COM. FOGLIANESE – ANGUILLARE del 20.4.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE FRATEIACCI ANTONIO E DELL’AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 24.4.2008 (GARA: COM. FOGLIANESE - ANGUILLARE del 20.4.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto descritto nel ricorso originario, ha sottolineato preliminarmente che il comunicato antiviolenza è stato regolarmente letto e comunicato all’arbitro e che il comportamento di quest’ultimo ha creato un clima esasperato, che ha provocato reazioni da parte di sostenitori e tesserati presenti nel terreno di giuoco. La Società reclamante, pur ammettendo alcuni comportamenti censurabili, ha dichiarato che gli stessi non sono mai sfociati in episodi di violenza nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare ritiene parzialmente assumibili le motivazioni contenute nel ricorso della ricorrente, in quanto effettivamente il compotamento del Dirigente FRATEIACCI, seppur ampiamente censurabile, non è mai sfociato in comportamento particolarmente violento, ma si è concretizzato in atteggiamenti di grave protesta, ingiuriosi e minacciosi. Per quanto attiene l’entità dell’ammenda, la Società pone all’attenzione di questo Organo di Giustizia Sportiva che, a fine partita, un proprio dirigente, tra l’altro appartenente all’Arma dei Carabinieri, accompagnava l’arbitro per raggiungere il proprio mezzo, al fine di evitare incidenti alla persona dell’arbitro stesso. Detto tutto ciò, ritenendo eccessivamente onerose le sanzioni inflitte dal competente Giudice Sportivo; DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’inibizione del dirigente FRATEIACCI ANTONIO al 30.6.2008 e l’ammenda a € 400,00. La tassa reclamo si restituisce.
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