COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 A CARICO DELL’ ALLENATORE TITA JORGE EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 27.3.2008 (GARA: PONZA – ROCCAGORGA del 19.3.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 A CARICO DELL’ ALLENATORE TITA JORGE EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 27.3.2008 (GARA: PONZA – ROCCAGORGA del 19.3.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Societa’ ROCCAGORGA esclude in maniera categorica che il proprio allenatore TITA JORGE EUGENIO, eludendo la sorveglianza dell’addetto al campo, entrava in campo per tentare di colpire il direttore di gara, ma vi entrava solamente per calmare gli animi dei propri calciatori e nell’occasione allontanava l’arbitro che istigava il capitano della squadra a colpirlo. Lamenta la ricorrente gli atteggiamenti poco consoni tenuti dall’arbitro durante l’incontro, atteggiamenti alquanto intimidatori, quali l’obbligo di non uscire prima di lui dagli spogliatoi per la ripresa del giuoco. L’allenatore in questione, presentatosi dinanzi a questa Commissione di Disciplina Territoriale, ha confermato nuovamente quanto scritto sul reclamo presentato, preliminarmente segnalando la sua carriera anche professionistica, senza aver subito provvedimenti disciplinari di particolare importanza e successivamente dichiarava di non essersi mai permesso di proferire all’arbitro frase ingiuriosa e minacciosa, ma solo di avere chiesto spiegazioni sul suo allontanamento in modo civile. A fine gara, il tecnico precisa che ha soltanto allontanato un calciatore dall’arbitro per evitare che la situazione degenerasse, sottolineando infine di non aver mai inseguito l’arbitro per colpirlo con calci e pugni, senza peraltro eludere il controllo dell’addetto al cancello del campo. Da una attenta lettura degli atti in possesso di questa Commissione, risulta una differente versione dei fatti rispetto a quanto denunciato dalla reclamante. L’arbitro riporta nel proprio referto, l’allontanamento dell’allenatore della Pol. ROCCAGORGA per proteste ed offese nei suoi confronti che reiterava anche dalla tribuna e che, successivamente, all’atto dell’espulsione di un proprio calciatore, entrava abusivamente in campo per colpirlo, non riuscendovi perché bloccato dai presenti sul terreno di giuoco. Dinanzi a simile esposizione dei fatti accaduti, riportati dettagliatamente dal direttore di gara nel proprio rapporto, ed alla luce di quanto previsto dall’art. 35 del C.G.S. che stabilisce, in caso di contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto scrive l’arbitro nel proprio referto, il prevalere del contenuto di quest’ultimo, che è da considerarsi fonte unica e degna di fede, si ritiene che non ci siano margini di accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice di prime cure nei confronti dell’Allenatore TITA JORGE EUGENIO. Si è invece dell’avviso che, tenuto conto di alcune considerazioni esposte dalla reclamante, la squalifica comminata al tecnico della POL. ROCCAGORGA possa essere lievemente ridimensionata e riportata entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ridurre la squalifica dell’allenatore della POL. ROCCAGORGA, TITA JORGE EUGENIO, al 30.6.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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