COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE TRESA ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 10.4.2008 (Gara: VIRTUS LENOLA – PONZA del 6.4.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE TRESA ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 10.4.2008 (Gara: VIRTUS LENOLA – PONZA del 6.4.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società PONZA preliminarmente pone all’attenzione di questo Organo Giudicante le lacunose e censurabili motivazioni addotte dal Giudice Sportivo di 1° grado nella decisione assunta nei confronti del proprio tesserato TRESA ALESSANDRO, il quale, presentandosi dinanzi a questa Commissione di Disciplina Territoriale, ha confermato quanto esposto dalla Società nel ricorso originario. Ha voluto però precisare il TRESA che, seppure la protesta è stata fuori luogo e concitata, non può avere provocato quanto riferito dal Direttore di gara nel proprio rapporto. La spinta èstata data all’arbitro per allontanarlo e se la propria mano ha toccato anche il viso ed in particolare l’occhio, è stato del tutto involontario, anche perché precisa il calciatore che, allungando il braccio, aveva già testa e corpo girati verso lo spogliatoio. In effetti, da una attenta lettura delle carte in possesso di questo Organo di Giustizia Sportiva, si può ragionevolmente sostenere che alcune considerazioni esposte dalla reclamante circa l’effettiva dinamica sullo svolgimento dell’episodio in questione, possono essere prese in considerazione. Il gesto del TRESA censurabile sotto l’aspetto disciplinare, non può essere configurato tra quelli di particolare violenza, per cui la sanzione disciplinare può essere riportata, a parere di questa Commissione, entro limiti di minore gravità e rapportata secondo gli abituali parametri adottati in casi del genere. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in esame riducendo la squalifica del calciatotre TRESA ALESSANDRO dal 31.12.2008 al 31.10.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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