COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIS COMUNALE PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 71 DEL 24.4.2008 (GARA: VICO NEL LAZIO – AVIS COMUNALE PALIANO del 20.4.2008 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 148 del 08/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIS COMUNALE PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 71 DEL 24.4.2008
(GARA: VICO NEL LAZIO – AVIS COMUNALE PALIANO del 20.4.2008 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società AVIS COMUNALE PALIANO lamenta la eccessiva sanzione comminata al calciatore della propria squadra PROIETTI GIUSEPPE, il quale ha rivolto frasi oltraggiose ma non all’arbitro, bensì ai compagni della sua squadra. Chiede la ricorrente, alla luce di quanto sopra esposto, una rivisitazione del provvedimento disciplinare adottato a carico del proprio tesserato.
Dagli atti ufficiali risulta inequivocabilmente che il PROIETTI, a fine gara, si avvicinava all’arbitro con atteggiamento minaccioso e lo apostrofava con frasi irriguardose ed offensive.
In relazione a quanto descritto, questa Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene che non ci siano margini di accoglimento del presente ricorso, in quanto l’arbitro ha ben individuato nel calciatore PROIETTI l’autore del comportamento ingiurioso a fine gara, nei suoi confronti.
Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene congrua la sanzione applicata dal Giudice di prime cure nei confronti del già citato PROIETTI.
Conseguentemente
DELIBERA
Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PROIETTI GIUSEPPE.
La tassa reclamo va incamerata.
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